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Organi collegiali |
Delibera n° 32 del 09.05.2000
Art. 1 - Validità delle
deliberazioni
Art. 2 - Elezione del Presidente
Art. 3 - Sostituzione temporanea del Presidente
Art. 4 - Giunta esecutiva
Art. 5 - Deleghe al Presidente. alla Giunta e a Commissioni consiliari
Art. 6 - Verbalizzazione
Art. 7 - Decadenza e dimissioni
Art. 8 - Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta
Art. 9 - Periodicità delle sedute
Art. 10 - Ordine del giorno
Art. 11 - Convocazione del Consiglio
Art. 12 - Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne
Art. 13 - Svolgimento delle sedute
Art. 14 - Pubblicità delle sedute
Art. 15 - Pubblicità degli atti
Art. 16 - Autonomia amministrativa
Art. 17 - Modifiche al regolamento
Art. 1 - Validità
delle deliberazioni
Per la validità delle sedute del Consiglio
è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti
in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento; in caso
dì parità prevale il voto del Presidente.
La votazione è segreta quando si faccia questione di persone o quando
la maggioranza del Consiglio lo decida su richiesta di un consigliere. ![]()
Art. 2 - Elezione del Presidente
Il Consiglio elegge a Presidente un genitore a maggioranza
assoluta dei componenti in carica; qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta
nella prima votazione la stessa si ripete fino al raggiungimento della maggioranza
relativa dei voti in favore di uno degli eleggendi. ![]()
Art. 3 - Sostituzione temporanea
del Presidente
In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è
presieduto dal vicepresidente, qualora eletto, o, quando sia assente anche quest'ultimo
dal Consigliere genitore più anziano di età. ![]()
Art. 4 - Giunta esecutiva
Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta
esecutiva; essa è composta dal Capo d'Istituto, che la presiede e dal
Segretario della Scuola, membri di diritto; da due genitori, da un insegnante,
da 1 rappresentante del personale non docente. In caso di decadenza o dimissioni
irrevocabili di uno o due membri della Giunta il Consiglio procede alla loro
sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più
membri eletti della Giunta, o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta,
il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso l'elezione
deve essere argomento dell' o.d.g. nella seduta immediatamente successiva. Per
la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza
di almeno la metà più uno dei componenti in carica. La Giunta
stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento informandone
il Consiglio. La Giunta prepara i lavoro del Consiglio, fissa l'ordine del giorno
cura l'esecuzione delle delibere consiliari e tiene i collegamenti con le varie
commissioni per la programmazione e il bilancio. I membri della Giunta di norma
fanno parte delle commissioni.![]()
Art. 5 - Deleghe al Presidente.
alla Giunta e a Commissioni consiliari
Il Consiglio può delegare con apposite delibere
al Presidente o alla Giunta la soluzione di problemi di propria competenza che
richiedano contatti con organismi esterni.
Per lo studio di particolari problemi o per l'organizzazione di determinate
attività, il Consiglio può costituire apposite commissioni.
Tali commissioni sono costituite dai membri del Consiglio in numero di componenti
non inferiore a tre e non superiore a un terzo del numero dei consiglieri e
possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni al Consiglio.
Ogni commissione elegge nel suo ambito un coordinatore che riferisce alla Giunta
e al Consiglio sull'attività svolta.![]()
Art. 6 - Verbalizzazione
Le funzioni di segretario del Consiglio, cui compete
la stesura dei verbali delle sedute, sono attribuite dal Presidente ad uno dei
Consiglieri. E' facoltà dei consiglieri far inserire a verbale le loro
dichiarazioni testuali.
Di ogni seduta del Consiglio viene redatto un verbale, su apposito registro.
Ciascun verbale viene letto ed approvato all'inizio della seduta successiva
e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.![]()
Art. 7 - Decadenza e dimissioni
I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati
motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono
sostituiti. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente o alla Segreta-
ria della Scuola prima della riunione.
Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con
l'annotazione se siano state o no giustificate.
Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti
stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.
In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri
il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Dirigente di emanare i decreti
di surroga dei consiglieri decaduti o dimissionari e di inviare per conoscenza,
al Provveditorato agli Studi copia degli stessi.![]()
Art. 8 - Revoca del mandato
al Presidente e alla Giunta
Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti
in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi
della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del
giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale. ![]()
Art. 9 - Periodicità delle sedute
Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno, possibilmente
non nei mesi di luglio ed agosto, ed ogni qualvolta almeno un terzo dei componenti
in carica ne faccia richiesta scritta.
Il calendario delle sedute viene programmato, in linea di massima, dallo stesso
Consiglio all'inizio dell'anno scolastico, in relazione agli adempimenti previsti.
Le riunioni del Consiglio si svolgono in orario compatibile con gli impegni
di lavoro dei componenti eletti o designati.![]()
Art. 10 - Ordine del giorno
L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio
è fissato dalla Giunta sulla base delle indicazioni fornite dalle varie
Commissioni e dal Consiglio stesso nella seduta precedente e sulla base delle
richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri
in carica.
Su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, la Giunta può designare
tra i consiglieri un relatore, con il compito di introdurre la discussione nella
seduta del Consiglio.
Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del
Consiglio d'Istituto.
L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione
dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio non può deliberare su argomenti non inclusi nell'o.d.g.
indicato nell'avviso di convocazione. Può però discutere in apertura
di seduta su problemi di particolare urgenza e gravità se approvati dalla
maggioranza.
L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere
variato dal Consiglio con "mozione d'ordine" approvata a maggioranza
dei votanti.
Qualora la discussione sugli argomenti all'o.d.g. non sia stata esaurita nei
limiti di tempo prefissati per lo svolgimento della seduta, il Consiglio può
deliberare di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione,
in data successiva non prima di tre giorni e non dopo otto.![]()
Art. 11 - Convocazione del
Consiglio
II Presidente dispone l'orario della prima e della seconda
convocazione del Consiglio, sentito il parere della Giunta esecutiva per quanto
riguarda la data, l'orario di inizio, il luogo, l'o.d.g. e la pubblicità
della seduta, e comunica l'eventuale invito a rappresentanze esterne a partecipare
alla seduta.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di dieci
giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione da parte di almeno
un terzo dei componenti in carica; nella richiesta di convocazione debbono essere
indicati gli argomenti da includere nell'o.d.g.
In caso di inadempienza da parte del Presidente, scaduto il termine di cui al
secondo comma del presente articolo, il Consiglio può essere validamente
convocato con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti in carica, secondo
le modalità di cui al seguente comma.
La convocazione del Consiglio deve essere effettuata mediante lettera diretta
ai singoli membri dell'organo collegiale, spedita almeno 7 giorni prima o consegnata
a mano almeno 5 giorni prima della data in cui è stata fissata la riunione,
e mediante affissione all'albo della Scuola di apposito avviso con almeno 7
giorni di anticipo; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso entro il
termine suindicato è adempimento sufficiente per la regolare convocazione
del Consiglio.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare:
1. la data, l'ora di inizio, il luogo di riunione e gli argomenti all'o.d.g.
della seduta;
2. l'eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o di parte di esso, quando
sia prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone;
3. le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta.
In relazione ad eventi straordinari che richiedono la convocazione d'urgenza
del Consiglio, il preavviso può essere dato ai consiglieri fino a due
giorni prima mediante lettera consegnata a mano o telegramma, e al pubblico
mediante affissione all'albo entro lo stesso termine; in caso di assoluta necessità
il Consiglio può essere convocato entro 24 ore dal verificarsi della
necessità stessa.![]()
Art. 12 - Partecipazione
alle sedute di rappresentanze esterne
In relazione agli argomenti posti
all'o.d.g. del Consiglio e secondo le indicazioni fornite dal Consiglio stesso,
la Giunta rende esecutive di volta in volta le proposte di invitare a partecipare
alle sedute consiliari, con facoltà di parola, rappresentanti del comune,
dei consigli di circoscrizione o di quartiere, delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti o autonomi, di Enti od istituti indicati dal Consiglio.
A esperti, a titolo personale, può essere consentita la partecipazione
al Consiglio per svolgervi un intervento inerente le competenze del Consiglio.
L'interessato deve fare richiesta scritta al Presidente che la sottopone, per
delibera, al Consiglio.![]()
Art.
13 - Svolgimento delle sedute
Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente.
Trascorsi 30 minuti dall'orario della prima convocazione, senza che sia stato
raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta in seconda
convocazione.
Sui singoli argomenti iscritti all'o.d.g. il Consiglio può di volta in
volta fissare una limitazione alla durata degli interventi.
Nessun consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola
dal Presidente né può prendere la parola più di due volte
sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.
E' consentito soltanto un eventuale ulteriore intervento nella forma più
succinta, per replicare ad eventuali successivi chiarimenti forniti dalla Giunta,
per fatto personale, mozioni d'ordine o per dichiarazione di voto.
Il Presidente conferisce la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento,
riservando la precedenza ai relatori designati dalla Giunta e ad eventuali interventi
per "fatto personale"; fa rispettare i tempi di intervento stabiliti;
richiama gli oratori i cui interventi esulino dall'argomento in discussione;
mette in votazione per alzata di mano, nel corso della discussione, le "mozioni
d'ordine" di carattere procedurale (proposte di inversione dell'o.d.g.,
di limitazione della durata degli interventi, di breve sospensione o di aggiornamento
della seduta, ecc.) dopo aver dato la parola ad un oratore a favore e ad uno
contrario; mette in votazione per alzata di mano al termine della discussione
su ogni singolo argomento all'o.d.g. le varianti, i pareri e le mozioni eventualmente
presentati.
Esauriti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente mette in discussione e quindi
in votazione eventuali proposte concernenti lo svolgimento della seduta successiva.
Art. 14 - Pubblicità
delle sedute
Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne quando
siano in discussione argomenti riservati concernenti persone.
L'eventuale esclusione del pubblico per la ragione di cui al comma precedente
deve essere indicata nell'avviso di convocazione dei Consiglio, e motivata in
relazione agli argomenti iscritti all'o.d.g.; essa può applicarsi all'intera
seduta o ad una parte di essa.
Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente
che si parli di argomenti concernenti persone.
Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli
spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve
astenersi da qualsiasi manifestazione dì consenso o di dissenso.
L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale
capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta.
Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal
fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio
comunale.
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei
lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente
dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma
non pubblica.![]()
Art. 15 - Pubblicità
degli atti
I pareri e le deliberazioni del Consiglio sono pubblicati,
mediante affissione per un periodo di almeno 10 giorni, in apposito albo presso
la sede dell'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. ![]()
Art. 16 - Autonomia amministrativa
Il Consiglio gestisce i fondi che gli sono assegnati
per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo,
e rende il conto consuntivo annuale, secondo la istruzioni impartite dal Ministero
della P.I.
L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare Il servizio
di cassa è affidato, previa autorizzazione del Provveditore agli Studi,
a un istituto di credito, il quale dove assumere anche la custodia dei valori.
I pagamenti sono effettuati dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento
firmati dal Presidente della Giunta, dal Responsabile Amministrativo della scuola
e da altro membro a tal fine designato dalla Giunta Esecutiva.![]()
Art. 17 - Modifiche al regolamento
Il presente regolamento può essere modificato,
nel rispetto delle norme di legge, con deliberazioni adottate dal Consiglio
a maggioranza assoluta dei componenti in carica.![]()
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IL PRESIDENTE DEL |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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