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Organi collegiali

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Delibera n° 32 del 09.05.2000

Art. 1 - Validità delle deliberazioni
Art. 2 - Elezione del Presidente
Art. 3 - Sostituzione temporanea del Presidente
Art. 4 - Giunta esecutiva
Art. 5 - Deleghe al Presidente. alla Giunta e a Commissioni consiliari
Art. 6 - Verbalizzazione
Art. 7 - Decadenza e dimissioni
Art. 8 - Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta
Art. 9 - Periodicità delle sedute
Art. 10 - Ordine del giorno
Art. 11 - Convocazione del Consiglio
Art. 12 - Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne
Art. 13 - Svolgimento delle sedute
Art. 14 - Pubblicità delle sedute
Art. 15 - Pubblicità degli atti
Art. 16 - Autonomia amministrativa
Art. 17 - Modifiche al regolamento


Art. 1 - Validità delle deliberazioni
Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento; in caso dì parità prevale il voto del Presidente.
La votazione è segreta quando si faccia questione di persone o quando la maggioranza del Consiglio lo decida su richiesta di un consigliere. torna su

Art. 2 - Elezione del Presidente
Il Consiglio elegge a Presidente un genitore a maggioranza assoluta dei componenti in carica; qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione la stessa si ripete fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei voti in favore di uno degli eleggendi. torna su

Art. 3 - Sostituzione temporanea del Presidente
In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente, qualora eletto, o, quando sia assente anche quest'ultimo dal Consigliere genitore più anziano di età. torna su

Art. 4 - Giunta esecutiva
Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta esecutiva; essa è composta dal Capo d'Istituto, che la presiede e dal Segretario della Scuola, membri di diritto; da due genitori, da un insegnante, da 1 rappresentante del personale non docente. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri della Giunta il Consiglio procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della Giunta, o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso l'elezione deve essere argomento dell' o.d.g. nella seduta immediatamente successiva. Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento informandone il Consiglio. La Giunta prepara i lavoro del Consiglio, fissa l'ordine del giorno cura l'esecuzione delle delibere consiliari e tiene i collegamenti con le varie commissioni per la programmazione e il bilancio. I membri della Giunta di norma fanno parte delle commissioni.torna su

Art. 5 - Deleghe al Presidente. alla Giunta e a Commissioni consiliari
Il Consiglio può delegare con apposite delibere al Presidente o alla Giunta la soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con organismi esterni.
Per lo studio di particolari problemi o per l'organizzazione di determinate attività, il Consiglio può costituire apposite commissioni.
Tali commissioni sono costituite dai membri del Consiglio in numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a un terzo del numero dei consiglieri e possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni al Consiglio.
Ogni commissione elegge nel suo ambito un coordinatore che riferisce alla Giunta e al Consiglio sull'attività svolta.torna su

Art. 6 - Verbalizzazione
Le funzioni di segretario del Consiglio, cui compete la stesura dei verbali delle sedute, sono attribuite dal Presidente ad uno dei Consiglieri. E' facoltà dei consiglieri far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.
Di ogni seduta del Consiglio viene redatto un verbale, su apposito registro.
Ciascun verbale viene letto ed approvato all'inizio della seduta successiva e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.torna su

Art. 7 - Decadenza e dimissioni
I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente o alla Segreta- ria della Scuola prima della riunione.
Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate.
Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.
In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Dirigente di emanare i decreti di surroga dei consiglieri decaduti o dimissionari e di inviare per conoscenza, al Provveditorato agli Studi copia degli stessi.torna su

Art. 8 - Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta
Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale. torna su


Art. 9 - Periodicità delle sedute
Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno, possibilmente non nei mesi di luglio ed agosto, ed ogni qualvolta almeno un terzo dei componenti in carica ne faccia richiesta scritta.
Il calendario delle sedute viene programmato, in linea di massima, dallo stesso Consiglio all'inizio dell'anno scolastico, in relazione agli adempimenti previsti.
Le riunioni del Consiglio si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.torna su

Art. 10 - Ordine del giorno
L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dalla Giunta sulla base delle indicazioni fornite dalle varie Commissioni e dal Consiglio stesso nella seduta precedente e sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, la Giunta può designare tra i consiglieri un relatore, con il compito di introdurre la discussione nella seduta del Consiglio.
Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.
L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio non può deliberare su argomenti non inclusi nell'o.d.g. indicato nell'avviso di convocazione. Può però discutere in apertura di seduta su problemi di particolare urgenza e gravità se approvati dalla maggioranza.
L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal Consiglio con "mozione d'ordine" approvata a maggioranza dei votanti.
Qualora la discussione sugli argomenti all'o.d.g. non sia stata esaurita nei limiti di tempo prefissati per lo svolgimento della seduta, il Consiglio può deliberare di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione, in data successiva non prima di tre giorni e non dopo otto.torna su

Art. 11 - Convocazione del Consiglio
II Presidente dispone l'orario della prima e della seconda convocazione del Consiglio, sentito il parere della Giunta esecutiva per quanto riguarda la data, l'orario di inizio, il luogo, l'o.d.g. e la pubblicità della seduta, e comunica l'eventuale invito a rappresentanze esterne a partecipare alla seduta.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti in carica; nella richiesta di convocazione debbono essere indicati gli argomenti da includere nell'o.d.g.
In caso di inadempienza da parte del Presidente, scaduto il termine di cui al secondo comma del presente articolo, il Consiglio può essere validamente convocato con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti in carica, secondo le modalità di cui al seguente comma.
La convocazione del Consiglio deve essere effettuata mediante lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, spedita almeno 7 giorni prima o consegnata a mano almeno 5 giorni prima della data in cui è stata fissata la riunione, e mediante affissione all'albo della Scuola di apposito avviso con almeno 7 giorni di anticipo; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso entro il termine suindicato è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Consiglio.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare:
1. la data, l'ora di inizio, il luogo di riunione e gli argomenti all'o.d.g. della seduta;
2. l'eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o di parte di esso, quando sia prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone;
3. le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta.
In relazione ad eventi straordinari che richiedono la convocazione d'urgenza del Consiglio, il preavviso può essere dato ai consiglieri fino a due giorni prima mediante lettera consegnata a mano o telegramma, e al pubblico mediante affissione all'albo entro lo stesso termine; in caso di assoluta necessità il Consiglio può essere convocato entro 24 ore dal verificarsi della necessità stessa.torna su

Art. 12 - Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne
In relazione agli argomenti posti all'o.d.g. del Consiglio e secondo le indicazioni fornite dal Consiglio stesso, la Giunta rende esecutive di volta in volta le proposte di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, rappresentanti del comune, dei consigli di circoscrizione o di quartiere, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi, di Enti od istituti indicati dal Consiglio.
A esperti, a titolo personale, può essere consentita la partecipazione al Consiglio per svolgervi un intervento inerente le competenze del Consiglio.
L'interessato deve fare richiesta scritta al Presidente che la sottopone, per delibera, al Consiglio.
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Art. 13 - Svolgimento delle sedute
Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente.
Trascorsi 30 minuti dall'orario della prima convocazione, senza che sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione.
Sui singoli argomenti iscritti all'o.d.g. il Consiglio può di volta in volta fissare una limitazione alla durata degli interventi.
Nessun consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente né può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.
E' consentito soltanto un eventuale ulteriore intervento nella forma più succinta, per replicare ad eventuali successivi chiarimenti forniti dalla Giunta, per fatto personale, mozioni d'ordine o per dichiarazione di voto.
Il Presidente conferisce la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, riservando la precedenza ai relatori designati dalla Giunta e ad eventuali interventi per "fatto personale"; fa rispettare i tempi di intervento stabiliti; richiama gli oratori i cui interventi esulino dall'argomento in discussione; mette in votazione per alzata di mano, nel corso della discussione, le "mozioni d'ordine" di carattere procedurale (proposte di inversione dell'o.d.g., di limitazione della durata degli interventi, di breve sospensione o di aggiornamento della seduta, ecc.) dopo aver dato la parola ad un oratore a favore e ad uno contrario; mette in votazione per alzata di mano al termine della discussione su ogni singolo argomento all'o.d.g. le varianti, i pareri e le mozioni eventualmente presentati.
Esauriti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente mette in discussione e quindi in votazione eventuali proposte concernenti lo svolgimento della seduta successiva.
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Art. 14 - Pubblicità delle sedute
Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne quando siano in discussione argomenti riservati concernenti persone.
L'eventuale esclusione del pubblico per la ragione di cui al comma precedente deve essere indicata nell'avviso di convocazione dei Consiglio, e motivata in relazione agli argomenti iscritti all'o.d.g.; essa può applicarsi all'intera seduta o ad una parte di essa.
Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone.
Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione dì consenso o di dissenso.
L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta.
Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.torna su

Art. 15 - Pubblicità degli atti
I pareri e le deliberazioni del Consiglio sono pubblicati, mediante affissione per un periodo di almeno 10 giorni, in apposito albo presso la sede dell'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. torna su

Art. 16 - Autonomia amministrativa
Il Consiglio gestisce i fondi che gli sono assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo, e rende il conto consuntivo annuale, secondo la istruzioni impartite dal Ministero della P.I.
L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare Il servizio di cassa è affidato, previa autorizzazione del Provveditore agli Studi, a un istituto di credito, il quale dove assumere anche la custodia dei valori.
I pagamenti sono effettuati dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento firmati dal Presidente della Giunta, dal Responsabile Amministrativo della scuola e da altro membro a tal fine designato dalla Giunta Esecutiva.torna su

Art. 17 - Modifiche al regolamento
Il presente regolamento può essere modificato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazioni adottate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica.torna su

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO