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ORGANI COLLEGIALI

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Regolamento per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature

Delibera del Consiglio di Istituto n° 33 del 09.05.2000
Delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 26.02.2002

premessa
1. Norma generale
2. Modalità per le richieste
3. Modalità d'uso
4. Norme per la concessione


Premessa

Sulla base del contenuto dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che prevede l'uso degli edifici scolastici fuori dell'orario del servizio scolastico "per quelle attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile", il Consiglio d'Istituto sottolinea la positività di tale dettato di legge in quanto stimola un ruolo più attivo della scuola in rapporto alle esigenze della comunità ed evidenza la funzione della stessa scuola come centro permanente di iniziative culturali e sociali, e come area educativa in stretto rapporto con altre aree educative e strutture di promozione culturale e sociale.torna su


Norme per l'accesso


1. Norma generale
A norma dell'art. 12 della legge n. 517/77 i locali e le attrezzature scolastiche possono essere temporaneamente utilizzate, al di fuori dell'orario scolastico, da enti, associazioni, gruppi per lo svolgimento di attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.torna su

2. Modalità per le richieste
Le richieste redatte su modulo specifico, costituente parte integrante le presenti norme, devono essere inviate al Consiglio d'Istituto con un congruo anticipo (15 gg.) rispetto alla data prevista per l'utilizzo e contenere chiaramente lo scopo dell'iniziativa, il programma delle eventuali attività, la data e la durata delle stesse.
La concessione sarà revocata qualora il concessionario violi gli impegni assunti.torna su

3. Modalità d'uso
La scuola metterà a disposizione personale collaboratore scolastico per l'apertura e la chiusura e per l'uso di attrezzature scolastiche. Il concessionario comunque assume a proprio carico tutte le spese connesse all'uso del locale (compensi al personale, pulizie del locale e delle attrezzature).
Lo stesso concessionario assume solidamente ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso del locale possano derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.
Il concessionario è responsabile anche della sicurezza, dell'igiene e della salvaguardia delle persone e del patrimonio.
A tale proposito deve anche dichiarare nella richiesta che non accederanno agli ambienti scolastici più persone di quante previste dalla normativa vigente. Tale responsabilità si intende estesa a tutto il complesso scolastico, qualora non sia possibile isolare convenientemente la parte dell'edificio, cui è consentito accedere durante lo svolgimento delle attività autorizzate. torna su

4. Norme per la concessione
Il Consiglio d'Istituto, o su delega di quest'ultimo il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva, prenderà in considerazione le richieste di enti, associazioni, gruppi che intendono svolgere attività che realizzino la funzione di centro permanente di iniziativa culturali e sociali in stretto rapporto con altre strutture.
Gli enti, le associazioni, i gruppi che intendono usufruire di questa possibilità, devono sottoscrivere, all'atto della presentazione della domanda, l'accettazione di tali norme. torna su

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI ISTITUTO
Dr. Giorgio Marcon