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ORGANI COLLEGIALI |
| organi collegiali > regolamento uso locali e attrezzature |
Delibera del Consiglio di Istituto n° 33
del 09.05.2000
Delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 26.02.2002
premessa
1. Norma generale
2. Modalità per le richieste
3. Modalità d'uso
4. Norme per la concessione
Sulla base del contenuto dell'art. 12 della
legge 4 agosto 1977, n. 517, che prevede l'uso degli edifici scolastici fuori
dell'orario del servizio scolastico "per quelle attività che realizzino
la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile",
il Consiglio d'Istituto sottolinea la positività di tale dettato di legge
in quanto stimola un ruolo più attivo della scuola in rapporto alle esigenze
della comunità ed evidenza la funzione della stessa scuola come centro
permanente di iniziative culturali e sociali, e come area educativa in stretto
rapporto con altre aree educative e strutture di promozione culturale e sociale.![]()
Norme per l'accesso
1. Norma generale
A norma dell'art. 12 della legge n. 517/77 i locali e le attrezzature scolastiche
possono essere temporaneamente utilizzate, al di fuori dell'orario scolastico,
da enti, associazioni, gruppi per lo svolgimento di attività che realizzino
la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.![]()
2. Modalità
per le richieste
Le richieste redatte su modulo specifico, costituente parte integrante le presenti
norme, devono essere inviate al Consiglio d'Istituto con un congruo anticipo
(15 gg.) rispetto alla data prevista per l'utilizzo e contenere chiaramente
lo scopo dell'iniziativa, il programma delle eventuali attività, la data
e la durata delle stesse.
La concessione sarà revocata qualora il concessionario violi gli impegni
assunti.![]()
3. Modalità
d'uso
La scuola metterà a disposizione personale collaboratore scolastico per
l'apertura e la chiusura e per l'uso di attrezzature scolastiche. Il concessionario
comunque assume a proprio carico tutte le spese connesse all'uso del locale
(compensi al personale, pulizie del locale e delle attrezzature).
Lo stesso concessionario assume solidamente ogni responsabilità civile
e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso del locale possano derivare
a persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità
per i danni stessi.
Il concessionario è responsabile anche della sicurezza, dell'igiene e
della salvaguardia delle persone e del patrimonio.
A tale proposito deve anche dichiarare nella richiesta che non accederanno agli
ambienti scolastici più persone di quante previste dalla normativa vigente.
Tale responsabilità si intende estesa a tutto il complesso scolastico,
qualora non sia possibile isolare convenientemente la parte dell'edificio, cui
è consentito accedere durante lo svolgimento delle attività autorizzate. ![]()
4. Norme per
la concessione
Il Consiglio d'Istituto, o su delega di quest'ultimo il Dirigente Scolastico
e la Giunta Esecutiva, prenderà in considerazione le richieste di enti,
associazioni, gruppi che intendono svolgere attività che realizzino la
funzione di centro permanente di iniziativa culturali e sociali in stretto rapporto
con altre strutture.
Gli enti, le associazioni, i gruppi che intendono usufruire di questa possibilità,
devono sottoscrivere, all'atto della presentazione della domanda, l'accettazione
di tali norme. ![]()
| IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO Dr. Giorgio Marcon |