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ORGANI COLLEGIALI

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Regolamento per l'effettuazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate

(C.M. N° 291 del 14.10.1992 e successive modificazioni)
Delibera del Consiglio di Istituto n° 31 del 09.05.2000
Delibera del Consiglio di Istituto n° 31 del 20.12.2001

1. Finalità
2. Tipologia dei viaggi
3. Destinazione
4. Durata e periodo
5. Accompagnatori
6. Mezzi di trasporto
7. Documentazione
8. Alunni in particolari situazioni
9. Autorizzazioni
10. Disposizioni finali


1. Finalità
I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe ed Interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal T.U. D.L. n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. Non è prevista una specifica preliminare programmazione per le visite occasionali ad aziende, musei che di solito si svolgono in orario di lezione. torna su

2. Tipologia dei viaggi
Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:
1. Visite occasionali ad aziende e musei. Si effettuano nell'ambito dell'orario di lezione.
2. Visite guidate. Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, parchi naturali, ecc.
3. Viaggi di istruzione. Si effettuano nell'arco di uno o più giorni in località italiane.
4. Viaggi connessi ad attività sportive.torna su

3. Destinazione
Le visite guidate dovranno avvenire nell'ambito della provincia o provincia confinante per gli alunni dei primo ciclo della scuola elementare, mentre per il secondo ciclo della scuola elementare e per la scuola media l'ambito territoriale può essere esteso all'intera regione o a regione confinante. I viaggi di istruzione potranno avvenire su tutto il territorio nazionale.
Gli itinerari non dovranno risultare particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi di trasporto.torna su

4. Durata e periodo
Le visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata; I viaggi di istruzione non dovranno superare la durata di 3 (tre) giorni.
Viaggi e visite guidate sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive) nelle ore notturne e nei giorni di scrutini e delle elezioni scolastiche. In merito alla sicurezza, quando possibile, dovrebbero essere evitate le visite nei giorni prefestivi.torna su

5. Accompagnatori
Gli accompagnatori degli alunni Sono principalmente i docenti di classe o di modulo, ma anche il personale A.T.A. può svolgere funzioni di accompagnatore; il numero di accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 alunni fermo restando - per la scuola elementare - che l'eventuale elevazione di un'unità, e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe, può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta; per gli alunni certificati si provvederà in base alla gravità della menomazione; di norma dovrà esserci uno specifico accompagnatore ogni 2 alunni certificati.
L'incarico di accompagnatore costituisce prestazione di servizio per la quale spetta l'indennità di missione secondo la normativa vigente; sentito il parere del Consiglio di classe o interclasse è ammessa la partecipazione dei genitori degli alunni o del personale A.T.A. senza onere a carico dell'Amministrazione, con l'impegno degli stessi a partecipare alle attività. torna su

6. Mezzi di trasporto
E' consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il treno, per i quali non è necessario acquisire particolari documentazioni.
Tuttavia, in mancanza di detti mezzi, il Consiglio di Istituto provvederà all'appalto del trasporto presso ditte private, secondo la normativa vigente. torna su

7. Documentazione

7.1 Viaggi di istruzione
I docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione dovranno far pervenire all'Ufficio di segreteria, entro il 31 gennaio di ciascun anno, quanto segue:
- programmazione educativo-didattica del viaggio;
- giorno, meta, percorso;
- numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, e mezzo di trasporto che si intende usare;
- orario di partenza e e presunto orario di arrivo;
- docente responsabile dell'organizzazione;
- assenso scritto dei genitori degli alunni;
- ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente bancario dell'Istituto Comprensivo dei contributi degli alunni e dei genitori (5 gg. prima dell'effettuazione del viaggio)
- è necessaria la partecipazione di almeno l'80 % degli alunni iscritti alle singole classi salvo casi particolari.

7.2 Visite guidate e occasionali all'interno dell'orario di lezione (anche di un gg.)
- domande con approvazione Consiglio di Classe - Interclasse nel mese precedente la visita;
- progetto di inserimento della visita guidata nella programmazione educativo - didattica;
- giorno, ora, meta e percorso;
- mezzo di trasporto che si intende usare;
- docenti interessati;
- ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente bancario dell'Istituto Comprensivo dei contributi degli alunni e genitori (5 gg. prima dell'effettuazione della visita)

E' opportuno che alle visite guidate partecipino alunni della stessa fascia di età, della stessa classe e (nelle scuole elementari) senz'altro dello stesso modulo. E' necessaria la partecipazione di almeno il 90% degli alunni iscritti alle singole classi.torna su

8. Alunni in particolari situazioni
Il Consiglio di istituto o la Giunta, in base a delle regole prefissate di anno in anno, stabilirà la partecipazione dell'Istituto alle spese degli alunni (bisognosi) particolari, per partecipare ai viaggi di istruzione o visite guidate.torna su


9. Autorizzazioni
I viaggi di Istruzione e le visite guidate saranno autorizzati dal Consiglio di Istituto o dalla Giunta Esecutiva, su delega di quest'ultimo.
Le visite occasionali saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico. torna su

10. Disposizioni finali

a) Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni personale o cumulativa.
b) Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento;
c) I contributi degli alunni e dei genitori dovranno essere introitati al bilancio dell'Istituto Comprensivo
d) Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fini della durata, del servizio del personale docente e non e della polizza assicurativa, il plesso scolastico di appartenenza. Da tale punto avrà quindi inizio l'uso del mezzo di trasporto stabilito.
e) Per quanto non contemplato all'articolo 10 di questo regolamento, si rinvia alla C.M. n. 291 del 14.10.1992.

Il presente regolamento, che annulla e sostituisce le precedenti disposizioni, è parte integrante del regolamento di Istituto e viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 31 del 09.05.2000. torna su

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI ISTITUTO